DATA
5 Febbraio 2026
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Il testatore: morto che parla

Parere scritto pro veritate redatto in favore di una figlia giunta in studio per comprendere il contenuto del testamento lasciato dal padre

Gentile sig.ra XX, 

faccio seguito al lungo colloquio intercorso presso il mio studio per confermarLe in linea sostanziale, alla luce dei più recenti dettami della giurisprudenza di legittimità, il parere reso oralmente in Suo favore riguardo alla successione nel patrimonio di Suo padre, così come regolata dal testamento olografo XX, reso pubblico mediante atto del XX.

Preliminarmente, tengo a precisare di aver operato disamina e studio del caso soltanto sul piano teorico, non avendo contezza della consistenza del patrimonio ereditario, essendosi Lei limitata a riferirmi che ne fanno parte un immobile (ovvero quella che è stata la casa abituale di Suo padre), ed un certo capitale (costituito da denaro, titoli e forse dell’altro), senza specificarne il rispettivo valore.

Ciò tuttavia non pregiudica la legittimità dell’iter logico-giuridico qui percorso, né delle conclusioni cui ha portato, avendo provveduto alla lettura della scheda testamentaria mediante criteri validi a prescindere dai numeri in gioco.

Tale scheda, ha annullato la volontà precedentemente espressa da Suo padre, nel testamento olografo del XX, di nominare Lei sua erede universale senza null’altro aggiungere.

Queste, le ultime disposizioni del de cuius

“…a mia figlia non lascio … (parola inintellegibile) tolta la quota e rimanenti capitali mio …(parola indecifrabile) così suddiviso MEdici senza frontiere …(parola indecifrabile) il 40% Opere S. XX 30% Parrocchia di S. XX 10% Caritas Diocesana di XX 10% …”.

Nonché, sul retro della scheda testamentaria: 

“È una malattia complessa ed anche grave per gli organi che può toccare, quindi è una malattia che richiede la massima chiarezza che qui non mi pare sussista. Dopo tutti gli esami fatti ed esami del sangue io non so ancora cosa ho”.

Quale volontà ha inteso esprimere il de cuius con siffatte disposizioni?

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, nell’interpretare un testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa dal de cuius nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al fine di ricostruire l’effettiva intenzione dell’autore, mentre rimane precluso all’interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo (Cassazione Civile Sez. II, 12/03/2019, n. 7025).

L’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti (ad eccezione di quelle incompatibili con la sua natura di negozio mortis causa unilaterale non recettizio), è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da una ricerca più penetrante della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 c.c.). Solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’intenzione effettiva del de cuius e la portata della disposizione – come evidentemente nel caso in esame -, la volontà del testatore può essere chiarita tenendo conto anche degli elementi estrinseci al testamento, purché sempre inerenti al testatore, quali ad esempio la sua personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l’ambiente di vita, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda (Cassazione Civile Sez. II, 31/05/2018, n. 13868; Cassazione Civile , Sez. II , 07/05/2018, n. 10882; Cassazione Civile Sez. II, 20/12/2011, n.27773).

Dunque, per interpretare il testamento lasciato da Suo padre, bisogna domandarsi quale sia stato il suo effettivo volere al di là del senso letterale delle parole, ovvero valutando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico nell’ambito della ancor più ampia valutazione del suo comportamento complessivo, ed il tutto in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cassazione Civile, Sez. II, 06/10/2017, n. 23393).

In altre parole la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante ed antitetico. 

Sulla base di tale orientamento ed in una fattispecie somigliante a quella qui in esame, con la sentenza n. 15931 del 28.07.2015 i Giudici della Seconda Sezione della Corte di Cassazione hanno ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l’espressione “somma”, utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di “somma di denaro”, e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del de cuius

Tornando al testo lasciato da Suo padre, questo è ermetico e la sua interpretazione abbisogna della disamina sia degli elementi intrinseci del testamento che di quelli estrinseci al medesimo.

Lei era l’unica figlia del sig. XX ed il vostro rapporto non ha mai subito interruzioni sino alla sua morte.

Lo ha accudito al punto da anteporre le cure verso Suo padre (così come verso Sua madre) alle Sue esigenze ed aspirazioni, di vita e professionali.

Di ciò Suo padre era perfettamente conscio, addirittura da un certo punto della vostra vita familiare ha preteso che fosse così, forte del fatto che Lei fosse nubile e senza prole.

Nel gennaio del XX, ovvero soltanto quattro mesi prima della redazione del secondo ed ultimo testamento, il de cuius l’aveva istituita erede universale.

Suo padre non era un giurista, avendo cognizioni di diritto basilari, mai approfondite a mezzo di un professionista del settore.

Nel momento in cui, in data XX, redasse le sue ultime volontà, come risulta da quanto egli stesso ritenne, in maniera anomala e per questo non casuale, di scrivere sul retro della scheda testamentaria, aveva appena saputo di esser malato, e la cosa lo aveva fatto cadere in uno stato di profonda angoscia e frustrazione.

Suo padre molto probabilmente fu colto dalla paura di morire. Quella della morte, seppur inconscia, è la paura ancestrale per definizione, e nel suo caso si trattava di una paura fondata, tant’è che poco più di quattro mesi dopo il sig. XX è purtroppo deceduto.

Dalla valutazione di tutto quanto sopra è pertanto altamente plausibile che il testatore, rispetto alla scheda del XX, non abbia mutato la propria volontà di istituirLa propria erede universale, ma soltanto inteso rasserenare la sua coscienza, resa inquieta dalla pericolosità e gravità della malattia, con gesti di beneficenza post mortem, ovvero mediante lasciti in favore di soggetti quali Medici Senza Frontiere, le Opere San XX, la Parrocchia di San XX, la Caritas Diocesana di XX.

Di conseguenza, se la Sua intenzione, come preannunciatomi nel nostro gradito incontro del XX, è rimasta quella di esaudire le ultime volontà paterne, ben potrà convocare tali soggetti per liquidare in loro rispettivo favore la percentuale indicata in testamento nella complessiva misura del 90% dei capitali relitti, dove per “capitali” sono da intendersi somme di danaro, titoli, fondi e quant’altro facente parte del patrimonio mobiliare del de cuius nel suo valore alla data di apertura della successione (restano escluse eventuali polizze di assicurazione che la vedono beneficiaria). 

Il restante 10% corrisponde esattamente a quel “rimanenti capitali” che il de cuius Le ha destinato in aggiunta alla “quota”, parola a sua volta con cui, alla luce di tutte le riflessioni innanzi svolte, questi evidentemente intese riferirsi all’unico bene immobile di cui era proprietario e che in vita, innumerevoli volte, l’aveva esortata ad occupare esternando il pacifico convincimento che, quella casa, poteva ritenerla Sua sin da allora perché, sempre e soltanto a Lei, sarebbe poi giunta in eredità.

Il mio augurio è che il testamento di Suo padre del XX (che con massimo rigore morale non ha esitato a far pubblicare, pur essendo la destinataria esclusiva della scheda precedente) trovi esecuzione nei termini interpretativi che secondo scienza e coscienza ho ritenuto di esporre, senza subire alcuna contestazione né azione giudiziale da parte degli altri chiamati.

In ogni caso, prima di qualsivoglia confronto La invito a provvedere alla stima dell’intero patrimonio appartenuto a Suo padre, ovvero non soltanto di tutto quanto da questi lasciato al momento della morte (cd. relictum), ma anche dei beni eventualmente donati in vita (cd. donatum), a mezzo di tecnico di Sua fiducia ed assumendo come riferimento temporale la data di apertura della successione.

Sommati i valori di relictum e donatum, previa detrazione dei debiti ereditari se presenti (mutui ed altre passività, nonché spese di varia natura tra cui quelle funerarie e di sepoltura), Lei avrà così svolto la cd. riunione fittizia del patrimonio ereditario, ed è sulla base di tale valore complessivo che potrà individuare la quota del 50% che l’art. 537 c.c. Le riserva, obbligatoriamente, in quanto figlia del de cuius ed unica legittimaria.

In concreto, quindi, la Sua legittima potrebbe dover esser soddisfatta ricevendo una quota complessiva superiore al valore dell’immobile e del 10% del patrimonio mobiliare.

Di contro, qualora già l’immobile avesse un valore superiore alla quota che Le spetta, la differenza andrebbe da Lei conferita a richiesta degli altri chiamati.

Ma a ben guardare, siffatta ipotesi confliggerebbe con il desiderio del de cuius di lasciare a Medici Senza Frontiere il “40%”, alle Opere San XX il “30%”, alla Parrocchia di San XX  il “10%” ed alla Caritas Diocesana di XX il “10%” dei suoi capitali, dovendosi pacificamente escludere che, con il termine “capitali”, il de cuius intendesse riferirsi all’intero patrimonio poiché, se così fosse stato, vorrebbe dire che Suo padre, pur consapevole della “quota” dovuta a sua figlia (“tolta la quota”), volesse lasciarle soltanto il 10% residuo dei propri averi (giova sottolineare che in testamento alla frase “a mia figlia non lascio” fa seguito una parola inintellegibile).

In vero, anche chi non è esperto della materia giuridica (come non lo era il sig. XX), sa che al figlio spetta la cd. quota di legittima (come lo sapeva Suo padre), cionondimeno, è notorio che la stessa non corrisponda ad una misura irrisoria quale il 10% del patrimonio ereditario, tant’è che il de cuius, nel testamento in esame, i “rimanenti capitali” li ha aggiunti, non equiparati, alla “quota” in Suo favore).

Spero di esser stata chiara ed esaustiva, offrendoLe argomenti idonei a confutare in maniera compiuta qualsivoglia opposizione o ingiusta pretesa da parte di coloro ai quali dovrà rapportarsi per dare esecuzione alle ultime volontà di Suo padre.

Resto naturalmente a Sua disposizione per ogni ulteriore occorrenza e nel contempo Le mando i miei migliori saluti.

Dopo oltre venticinque anni di avvocatura, i casi che ho da raccontare sono tanti, alcuni tristi, altri delicati, per lo più complessi, molti col lieto fine, tutti mi hanno insegnato qualcosa.

Nonostante il tempo trascorso, la mia esperienza può dirsi consolidata ma tutt’altro che esaurita: le persone e le loro storie continuano a sorprendermi, ad appassionarmi, a mettermi in discussione e a volte in difficoltà, ricordandomi ogni volta che, non a caso, ho voluto diventare un’artigiana del diritto nella cui bottega non vi sono modelli, né copie, ma solo esemplari unici.

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