Il sig. Paolo telefona allo studio per essere ricevuto con massima urgenza: il pomeriggio precedente la moglie è andata a prendere come sempre i loro due figli minori a scuola e li ha portati via, trasferendosi ad ottocento chilometri di distanza da casa.
Il giorno prima è passata in Procura e lo ha denunciato per violenza psicologica ed economica, di modo da giustificare la sua fuga.
Dice che la moglie ha mentito, in realtà si era invaghita di un vicino di casa e, afflitta dal suo rifiuto, aveva deciso di cambiar vita in una città lontana; lui, il marito, impegnato per gran parte della giornata nel lavoro, non si era accorto di nulla se non dei turbamenti emotivi della moglie che la stessa aveva attribuito ad una propria fragilità interiore.
Conosco di persona il sig. Paolo, non mi piace, penso che la moglie non possa essersi inventata tutto, e mi piace ancor meno quando mi riferisce senza vergogna che da giovane è stato in galera per rapina a mano armata, è sopravvissuto ad un conflitto a fuoco ed è la cicatrice che vede tutti i giorni sul cranio rasato a ricordargli di non sbagliare più.
Nonostante la gravità della situazione in cui è venuto a trovarsi, il sig. Paolo è fermo nel suo obiettivo: riportare i suoi bambini a casa, dove sono nati e cresciuti serenamente nonostante i problemi psicologici della moglie, e bisogna fare in fretta data la instabilità e inaffidabilità dimostrate dalla madre sradicandoli dall’oggi al domani e recidendo in tal modo il rapporto con lui che si definisce un padre presente, attento ed affettuoso.
Assumo l’incarico del sig. Paolo ad una condizione precisa e non negoziabile: che sia disposto a farsi periziare e ad accettare gli esiti degli accertamenti istruttori: mi impegnerò a svolgere al meglio la professione non per garantirgli la “vittoria”, ma affinché emerga la soluzione più rispondente all’interesse dei suoi figli e non è detto che si tradurrà nel collocamento dei bambini presso di lui.
Il sig. Paolo accetta e rispetta il patto durante il corso dell’intero processo, osservando ogni prescrizione, sottoponendosi ai test, partecipando a tutti gli incontri, collaborando con i Servizi, mettendosi al servizio della giustizia in ogni incombente disposto in favore dei figli.
Giustizia che non gli fa sconti: con i provvedimenti provvisori ed urgenti il Tribunale stabilisce che i due minori restino con la madre nella nuova città dove si è trasferita e dove i bambini vengono poi rapidamente iscritti a scuola, al catechismo, allo sport, tutto per “radicarli” nel nuovo contesto, creare un loro nuovo centro di interessi, rendendo così sempre più difficile un eventuale ritorno indietro.
Dopo quasi due anni dall’inizio del conflitto, e l’archiviazione del procedimento penale a carico del padre, il Tribunale recepisce gli esiti della ctu: ad esser meno idonea alla genitorialità è risultata la madre, i due minori vanno immediatamente rilocati presso l’abitazione paterna, cosa che ha luogo in modalità protetta.
La vicenda giudiziaria si è dunque conclusa con un completo ribaltamento della situazione iniziale. Colui che appariva, per storia personale e per accuse pendenti, come il genitore meno affidabile, è stato individuato come la figura più idonea a garantire l’interesse dei figli. Un esito che dimostra quanto sia fondamentale il tempo dell’istruttoria per andare oltre le apparenze e le narrazioni di parte.
A fronte della narrazione da parte dei genitori di due verità opposte, è la CTU ad assumere un ruolo centrale, spesso decisivo.
La consulenza tecnica d’ufficio non è una formalità, né un semplice supporto al giudice. Nei procedimenti relativi ai minori è lo strumento attraverso cui la verità processuale prova ad avvicinarsi alla verità sostanziale. Mediante colloqui, test, osservazioni, il perito scelto e nominato per le sue specifiche competenze in materia scava sotto la superficie delle narrazioni iniziali e valuta le competenze genitoriali reali, non quelle dichiarate.
Questo caso mi ha insegnato molto.
Che la verità quasi mai è immediata.
Che quello della maternal preference è un concetto non ancora completamente superato, quanto meno nella immediatezza del conflitto.
Che la CTU, se svolta con rigore e con coraggio come accaduto nel caso del sig. Paolo, è spesso l’unico strumento capace di superare le apparenze.
Che la giustizia talvolta arriva tardi, ma arriva.
Fonti (ex pluribus)
Art. 473bis n. 25 c.c.
Cassazione Civile, ordinanza n. 1486/2025
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