DATA
16 Febbraio 2026
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L’arricchimento della famiglia non è mai indebito

Il sig. Marco è un uomo di mezza età, colto, in carriera, ha due figli minori e un matrimonio che, nonostante gli alti e bassi, credeva destinato a durare per sempre.

Mi contatta una mattina chiedendo un appuntamento: la moglie ha deciso tutto a un tratto che vuole la separazione per insuperabile incompatibilità caratteriale. Nessun tradimento, nessun fatto grave, nessuna difficoltà economica, semplicemente non lo sopporta più.

Assumo l’incarico sia per il procedimento di separazione che quello di divorzio, anche questo voluto dalla moglie non appena maturato il termine di legge per poterlo attivare.

Nel giro di poco più di un anno il lungo matrimonio del sig. Marco è alle spalle, gli resta comunque da continuare a rapportarsi alla madre dei suoi figli per la gestione della loro crescita, ma entrambi i ragazzi appaiono sereni ed equilibrati per cui, esaurito il mio incarico, saluto il mio assistito augurandogli di non avere più bisogno dell’avvocato.

Dopo poco tempo gli arriva invece una nuova notifica da parte della ormai ex moglie: la citazione in giudizio per vedersi restituire una certa somma di cui il sig. Marco si sarebbe arricchito ingiustificatamente durante il matrimonio.

Il sig. Marco aveva conosciuto molti anni addietro quella che sarebbe divenuta sua moglie. 

L’inizio della loro convivenza aveva richiesto un delicato equilibrio tra esigenze professionali e affettive: Marco desiderava stabilirsi nella grande città dove lavorava, mentre la allora sua fidanzata aveva preferito rimanere nella città di provincia in cui era nata e cresciuta, vicina ai propri familiari, e lui l’aveva accontentata.

Durante i primi anni di matrimonio la coppia aveva abitato in un piccolo appartamento di proprietà della moglie. 

Con la nascita del secondo figlio la moglie aveva manifestato l’esigenza di trasferirsi in una casa più grande e confortevole. Si era quindi messa alla ricerca ed aveva individuato l’immobile, lo aveva proposto al marito come la sua casa ideale ed il marito per la seconda volta aveva assecondato il suo desiderio, acconsentendo all’acquisto dell’abitazione scelta dalla moglie e lasciandole curare l’intera ristrutturazione secondo i propri gusti.

Per poter sostenere i costi della operazione immobiliare, il sig. Marco aveva contratto un mutuo bancario di lunga durata e per un importo considerevole, utilizzando altresì il contributo di 100.000 euro dato dalla moglie al momento del rogito svincolando dei propri investimenti.

Da una parte il sig. Marco era divenuto intestatario della nuova casa familiare, dall’altra la moglie aveva dato in affitto l’abitazione precedente di sua proprietà, prendendo ad incassarne il canone mensile. 

I molti anni a seguire erano poi trascorsi godendo, genitori e figli, dei maggiori spazi e della migliore confortevolezza della nuova sistemazione familiare.

Finito il matrimonio per iniziativa della moglie, quest’ultima aveva deciso di non chiedere l’assegnazione della casa familiare, preferendo trasferirsi in una villa acquistata ed arredata per l’occorrenza.

Pur avendo un impiego part-time, la moglie del sig. Marco godeva infatti di un’ottima condizione patrimoniale e finanziaria avendo ereditato le quote della florida azienda fondata dal padre, ragion per cui aveva potuto lasciare senza sforzo la casa familiare con tutto quanto la dotava ed arredava.

Uscita dalla casa familiare, aveva tuttavia avanzato per la prima volta la pretesa verso l’ex marito della restituzione della somma versata a suo tempo per il suo acquisto.

Il sig. Marco si era rifiutato e l’ex moglie lo aveva di nuovo convocato in Tribunale, imputandogli di essersi indebitamente arricchito a suo danno.

Assumo ancora una volta l’incarico del sig. Marco e lo difendo in giudizio eccependo che quel versamento della moglie non poteva considerarsi indebito in quanto effettuato in costanza di matrimonio per la realizzazione di un progetto familiare condiviso. L’acquisto della nuova casa aveva infatti avuto lo scopo di garantire una sistemazione adeguata alla famiglia, senza che il marito ne avesse tratto alcun vantaggio personale e men che meno ingiustificato.

Evidenzio inoltre che la moglie disponeva di un patrimonio significativo oltre a percepire reddito, sia dal proprio lavoro che dalla locazione dell’immobile di sua proprietà, e a godere dei cospicui utili derivanti dalle sue quote di partecipazione all’azienda paterna. Infine, la moglie non aveva dimostrato si fosse trattato di un prestito né di aver subito un depauperamento sproporzionato, avendo la sua difesa omesso di produrre la documentazione fiscale, così come un qualunque altro documento utile a dimostrare sia l’asserita natura del finanziamento che il lamentato nocumento economico.

Data la natura della causa, il Tribunale dispone la comparizione delle parti per tentarne la conciliazione, che non riesce.

Ammesse e raccolte quindi le prove testimoniali della attrice, con l’autorizzazione del convenuto da me assistito alla sola prova contraria, il procedimento è stato riservato per la decisione e si è poi concluso con una sentenza che ha rigettato integralmente la domanda della ex moglie del sig. Marco, condannandola alla rifusione integrale delle spese legali.

***

La ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell’interesse della coppia o del nucleo familiare è stata per lungo tempo argomento divisivo in dottrina e giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, sul quale sono state espresse considerazioni dissonanti e pronunciate decisioni contrastanti tra loro.

Con ordinanza n. 5385 del 21.02.2023, la Corte di Cassazione ha posto fine al contrasto interpretativo, muovendosi dall’analisi puntuale del contenuto precettivo dell’art. 143 c.c. nella parte in cui delinea l’insieme dei diritti e dei doveri che sorgono dal rapporto di coniugio.

Nel disegno del legislatore, il matrimonio si fonda sul principio non derogabile di solidarietà morale e materiale, il quale si estrinseca in vario modo ed uno di questi si traduce nel dovere di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro professionale o casalingo.

Nell’adempimento dell’obbligo di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, accade di frequente che uno dei coniugi decida di impiegare le risorse provenienti dall’esercizio dell’attività lavorativa, o il patrimonio personale, a beneficio dell’altro coniuge, nel perseguimento di un interesse comune, ed uno dei casi più frequenti è giustappunto quello riguardante l’acquisto della casa familiare.

Orbene, mediante l’ordinanza n. 5385 del 2023, la Cassazione è intervenuta confermando l’indirizzo, già maggioritario e recepito anche dai giudici di merito, secondo il quale la ripetibilità delle somme erogate da uno dei coniugi va esclusa ogni qual volta il pagamento risulta esser frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi stessi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare (tra le altre, in precedenza, Cass. Civ., sent. n. 10942/2015: “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”).

In tale ottica di solidarietà familiare, secondo l’articolato ragionamento della Corte deve escludersi (salvo sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune, trattandosi di prestazioni doverose in quanto tese ad adempiere l’obbligo di solidarietà familiare, obbligo di natura personale.

E poiché le norme in materia non stabiliscono (né lo potrebbero) la misura minima del contributo gravante su ciascun coniuge, la valenza e la sufficienza della contribuzione da ciascuno prestata al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare devono di volta in volta essere commisurate alla condizione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge e alla qualità e quantità delle attività domestiche di cura e accudimento svolte nell’interesse del nucleo familiare.

Appare evidente che le argomentazioni svolte nella ordinanza n. 5835 del 21 febbraio 2023 consentano di ridurre il margine di discrezionalità che contrassegnava le precedenti decisioni di legittimità e di merito in materia di ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell’interesse della famiglia. Ciò in quanto, come la Corte espressamente espone:

“sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa”.

Non è stato, quindi, lasciato più spazio per le valutazioni, in precedenza sorrette dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla proporzionalità della erogazione alla condizione reddituale e patrimoniale del coniuge, considerando preminente la sussistenza di un progetto di vita comune e di un comune obiettivo che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.

La Corte di Cassazione ha dunque con estrema sensibilità rilevato quanto l’applicazione del dovere di contribuzione diventi particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari, osservando, i Supremi Giudici, come le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle “restituzioni”.

In questi casi, tuttavia, la regola generale ormai dettata è quella della irripetibilità delle attribuzioni perché effettuate in ragione di un comune progetto di convivenza, fermo restando l’onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma di dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio un prestito).

Tornando al caso del sig. Marco, il suo merito è stato quello di farmi un racconto veritiero della vicenda, tant’è che pur essendo state respinte le nostre istanze di prova orale, le deposizioni delle persone chiamate a testimoniare dalla ex moglie non sono state idonee a confutare la nostra prospettazione dei fatti.

Mio, il merito di aver redatto atti processuali chiari nella narrazione ed esaustivi nelle argomentazioni giuridiche. Da ultimi, gli scritti conclusionali predisposti dopo l’accurata disamina di tutto il materiale acquisito in causa e la ricerca delle più recenti pronunce giurisprudenziali, rinvenendo l’ordinanza emessa soltanto pochi mesi prima dalla Suprema Corte e che il Tribunale ha poi posto a fondamento della propria decisione, accogliendo tutte le eccezioni e domande svolte per il mio assistito.

Fonti normative principali:

Art. 143 c.c.;

Art. 2041 c.c.;

Art. 326 bis c.c.

Dopo oltre venticinque anni di avvocatura, i casi che ho da raccontare sono tanti, alcuni tristi, altri delicati, per lo più complessi, molti col lieto fine, tutti mi hanno insegnato qualcosa.

Nonostante il tempo trascorso, la mia esperienza può dirsi consolidata ma tutt’altro che esaurita: le persone e le loro storie continuano a sorprendermi, ad appassionarmi, a mettermi in discussione e a volte in difficoltà, ricordandomi ogni volta che, non a caso, ho voluto diventare un’artigiana del diritto nella cui bottega non vi sono modelli, né copie, ma solo esemplari unici.

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