DATA
9 Marzo 2026
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Quando la tutela diventa vincolo: amministrazione di sostegno e diritto all’autodeterminazione

Il sig. Peter, cittadino canadese residente in Italia, qualche anno fa era stato posto in amministrazione di sostegno, su segnalazione dei Servizi Sociali, a causa di una grave dipendenza da alcool che aveva determinato pancreatiti acute e un significativo deterioramento delle sue condizioni psicofisiche.

Non avendo parenti in Italia, né altri soggetti idonei ad assumere l’incarico, Il Tribunale aveva nominato un avvocato quale suo amministratore di sostegno.

Dopo un po’ di tempo il sig. Peter si era rivolto ad un legale per chiedere la revoca della misura, sostenendo di aver superato il problema dell’alcolismo. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice Tutelare aveva respinto la sua domanda ritenendo opportuna la prosecuzione della misura, non avendo il beneficiario superato la debolezza psicologica derivata dalla sua lunga dipendenza dalle sostanze alcoliche ed essendo ormai affetto da pancreatite cronica.

A fronte del diniego del Giudice Tutelare il sig. Peter non si dà per vinto, nella vita è stato un professore e un musicista ma, pur non avendo competenze di carattere giuridico, ritiene ingiusto il provvedimento del Tribunale italiano che, di fatto, gli impedisce di vivere dove vuole, non bastando evidentemente la somma che gli consegna l’amministratore ogni settimana per acquistare un biglietto aereo e andar via dall’Italia. 

Il sig. Peter ha maturato infatti la decisione di chiudere il capitolo della sua vita trascorso in Italia, doloroso al punto da farlo cadere nell’alcool, ed il suo desiderio è uno soltanto: poter tornare in Canada, nella sua città natale.

Si mette così alla ricerca di un nuovo legale e lo fa navigando in internet, trova me, o meglio, sceglie me e, quando ci conosciamo, mi chiede se sono disposta a presentare un secondo ricorso per la revoca della misura.

Mi riservo di dargli una risposta dopo aver letto tutta la sua documentazione ed aver studiato il suo caso…a distanza di una settimana convoco il sig. Peter e gli dico di sì, ritengo di poter assumere l’incarico ma se è lui disposto a non negare la propria fragilità. 

La questione da sottoporre al Giudice Tutelare a mio avviso è giuridica, non medica: può il vincolo costituito dall’amministrazione di sostegno tradursi nell’impedimento per un individuo adulto, capace di comprendere il significato delle proprie scelte, di fare ritorno nel suo Paese di origine?

Il diritto alla libertà di circolazione e di residenza costituisce espressione del più ampio diritto all’autodeterminazione, radicato negli artt. 2 e 16 della Costituzione, oltre che nell’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone agli Stati aderenti di rispettare la volontà e le preferenze della persona, garantendo misure proporzionate e temporanee.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, l’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata (Cass. Civ., sent. n. 32542 del 4.11.22; nonché sent. n. 21887/22; sent. n. 29981/20).

Ciò perché, in tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (Cass. Civ., sent. n. 10483 del 31.03.2022).

Secondo l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, queste ultime hanno diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica, godendo della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. 

Gli Stati aderenti si sono impegnati ad adottare misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica, nonché per assicurare che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. 

Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte dell’autorità competente.

Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone. Sulla base di quanto disposto, gli Stati Parti si sono altresì impegnati ad adottare tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, assicurando che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Sulla base di tale impostazione giuridica, depositavo istanza al Giudice Tutelare evidenziando che:

  • già nel corso della CTU, risalente ormai al 2021, era stato acclarato che il sig. Peter fosse riuscito a smettere di bere, tornando in sé sia sul piano cognitivo che comportamentale pur essendo rimasto un animo fragile e malinconico;
  • a fronte di tale fragilità psicologica (oltre che delle patologie cliniche da curare), e senza dimenticare il pericolo della ricaduta nell’alcool, il consulente tecnico d’ufficio aveva concluso ritenendo conveniente lasciare al fianco del sig. Peter la figura dell’amministratore di sostegno, così come il Giudice Tutelare aveva poi disposto;
  • da due anni ormai, tuttavia, pur soffrendo di pancreatite cronica il sig. Peter aveva lasciato la comunità riuscendo a vivere in un appartamento e provvedendo a sé stesso senza aiuti esterni;
  • secondo quanto certificato dal medico curante del sig. Peter, il suo stato di salute era idoneo ad affrontare il viaggio Italia – Canada;
  • l’Ambasciata del Canada in Italia, interpellata sul caso, aveva fornito un elenco di medici, enti ed avvocati canadesi tra cui poter scegliere, se necessario, una volta giunto a destinazione.

Pertanto, alla luce dei principi e delle norme di rango internazionale sopra richiamati, così come recepiti dai Supremi Giudici italiani, ho rilevato, da una parte, il pieno ed insindacabile diritto del sig. Peter di veder esaudita la volontà di trasferirsi a vivere in Canada, ed il dovere, dall’altra, del giudice italiano di prendere in esame l’opposizione dell’amministrato alla prosecuzione della misura in suo favore, in ossequio al suo inviolabile diritto all’autodeterminazione, modulando la misura in modo conforme alla volontà del beneficiario e predisponendo condizioni idonee a rendere possibile il trasferimento.

Letta la istanza, il Giudice Tutelare ha ascoltato personalmente il sig. Peter e, non avendo rinvenuto alcuna norma contraria, ha autorizzato l’amministratore di sostegno a svolgere tutti gli adempimenti necessari per il rientro in Canada chiesto dall’amministrato, ovvero l’acquisto del biglietto aereo e del transfer dall’aeroporto alla città di destinazione, la chiusura del contratto di affitto dell’abitazione italiana e delle utenze, il reperimento di un alloggio per il primo mese in Canada, nonché il trasferimento del patrimonio mobiliare dell’amministrato presso un istituto bancario canadese.

E’ quindi giunto il giorno tanto voluto dal sig. Peter, quello del ritorno nel suo Paese, e non nascondo il sospiro di sollievo – sebbene abbia patrocinato il suo caso con convinzione – quando è finalmente arrivata la sua email in cui mi raccontava di avercela fatta e di esser pronto ad affrontare la sua seconda vita, manifestandomi sincera gratitudine per aver contribuito a farlo uscire dall’impasse in cui era finito.

Intanto in Italia, avendo il beneficiario lasciato il nostro territorio, la misura di protezione è stata definitivamente chiusa.

***

Il caso del sig. Peter offre lo spunto per una riflessione sull’istituto dell’amministrazione di sostegno e, soprattutto, sul delicato equilibrio tra protezione della persona fragile e rispetto del suo diritto costituzionale all’autodeterminazione.

L’amministrazione di sostegno, misura di protezione introdotta dalla Legge n. 6/2004, ha finalità marcatamente personalistiche e non meramente patrimoniali.

Secondo le prescrizioni contenute negli artt. 404 e seguenti del codice civile, si tratta di uno strumento flessibile, modellabile “su misura” rispetto alle esigenze concrete del beneficiario: il giudice tutelare individua specificamente gli atti per i quali è necessaria l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, lasciando intatta, per il resto, la capacità di agire.

La ratio dell’amministrazione di sostegno è quella di offrire un sostegno proporzionato, temporaneo ove possibile, e sempre rispettoso della dignità e della volontà della persona.

Il caso del sig. Peter ha concretizzato un interrogativo di fondo: fino a che punto l’ordinamento può proteggere una persona fragile senza limitare l’esercizio dei suoi diritti inviolabili?

L’amministrazione di sostegno non è una misura di controllo morale, né uno strumento per impedire scelte rischiose. 

Il sig. Peter era in grado di comprendere le conseguenze del proprio trasferimento e di esprimere una volontà libera e consapevole, cosicché il suo diritto di tornare nel Paese natale non ha potuto esser sacrificato in nome di una protezione indefinita.

L’amministrazione di sostegno nasce per accompagnare la persona fragile, non per sostituirla nelle scelte fondamentali della sua vita

Se il beneficiario della misura è in grado di comprendere il senso delle proprie scelte e di sostenerne le conseguenze, il giudice è tenuto a rispettare la sua volontà, limitandosi a predisporre le sole cautele indispensabili e necessarie.

FONTI (ex pluribus):

Artt. 2 e 16 Costituzione;

Art. 12 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

Legge n. 6/2004.

Dopo oltre venticinque anni di avvocatura, i casi che ho da raccontare sono tanti, alcuni tristi, altri delicati, per lo più complessi, molti col lieto fine, tutti mi hanno insegnato qualcosa.

Nonostante il tempo trascorso, la mia esperienza può dirsi consolidata ma tutt’altro che esaurita: le persone e le loro storie continuano a sorprendermi, ad appassionarmi, a mettermi in discussione e a volte in difficoltà, ricordandomi ogni volta che, non a caso, ho voluto diventare un’artigiana del diritto nella cui bottega non vi sono modelli, né copie, ma solo esemplari unici.

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