Solo gli occhiali dell’esperto possono leggere le successioni non ordinarie
Parere scritto pro veritate redatto per la definizione stragiudiziale di una questione ereditaria complessa (per disposizioni, parti e patrimonio)
Gentile signora XX,
letti ed esaminati gli atti ed i documenti relativi alla successione nel patrimonio di Suo padre, esperite le necessarie analisi dottrinarie e giurisprudenziali, provvedo a renderLe il parere legale di cui mi ha incaricato.
Suo padre è deceduto in XX, in data XX, lasciando quali suoi legittimari la moglie e due figlie, Lei e sua sorella (una terza figlia è deceduta prima di Suo padre senza lasciare discendenti, quindi nessuno è subentrato per rappresentazione nella sua quota di riserva ai sensi dell’art. 536, co. 3°, c.c.).
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Secondo legge, la quota di riserva spettante alla moglie, che partecipa alla successione insieme a più di un figlio, è pari ad 1/4 del patrimonio del de cuius, mentre ai figli ne è riservato 1/2.
La quota disponibile è pari al restante 1/4 (art. 542 c.c.).
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Del suo patrimonio risulta che il de cuius ha così disposto:
– in data XX, egli ha donato alle sue tre figlie una parte dei suoi beni, destinandone a ciascuna delle stesse la quota di 1/3 indiviso e dispensandole espressamente dalla imputazione ex se e dalla collazione;
– in data XX, egli ha redatto testamento pubblico con il quale ha istituito eredi “nella quota di legittima” le sue tre figlie, ed ha invece attribuito la “quota di disponibile” ai suoi sei nipoti.
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A fronte di tali disposizioni, appare prima facie che la moglie, Sua madre, sia stata completamente pretermessa dal de cuius.
Lo è dal punto di vista formale, nel senso che non è stata nominata erede né legataria nel testamento, e lo è anche dal punto di vista sostanziale poiché il “relictum”, ovvero l’asse ereditario, non appare di valore tale da soddisfare la sua quota di legittima (oltre quelle delle figlie, invece istituite eredi), né Sua madre risulta esser stata beneficiata in vita dal de cuius mediante donazioni.
Dunque allo stato Sua madre risulta avere pieno diritto, se lo volesse, ad esercitare la cd. azione di riduzione delle donazioni o disposizioni testamentarie di cui altri soggetti sono stati favoriti (entro il termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dal giorno dell’apertura della successione), al fine di vederle riconosciutale la quota stabilita dalla legge, e ciò pur contro quella che è stata la volontà testamentaria del de cuius (art. 553 e sgg. c.c.).
Se Sua madre morisse senza esercitare tale azione, il diritto ad agire in giudizio a tal fine passerebbe per rappresentazione alle sue discendenti ai sensi del disposto di cui all’art. 536, co. 3°, c.c., oltre ad acquisirlo, le medesime, in quanto eredi, sempre che nominate tali dalla madre, così come lo acquisirebbero gli eventuali altri eredi e gli aventi causa ex art. 557, co. 1°, c.c. (in buona sostanza gli eventuali creditori della defunta).
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Per stabilire la quota destinata ai legittimari, occorre procedere alla cd. riunione fittizia, ovvero a ricostituire fittiziamente il patrimonio del de cuius andando a detrarre dal relictum i debiti (che nel caso in esame non vi sono), e sommandovi le donazioni da lui fatte in vita.
Vi è da precisare che le donazioni vanno sempre sommate, ovvero indipendentemente dal fatto che via sia stata o meno dispensa dei donatari dalla imputazione ex se.
La imputazione ex sesi traduce nell’obbligo, per il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie in favore di altri soggetti, di imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (art. 564 c.c.)
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Andando ad esaminare i conteggi (che Lei mi ha fatto avere e tenendone per buoni i valori indicati), il patrimonio del de cuius è pari al valore complessivo di XX, di cui XX costituisce il relictum e XX costituisce il donatum.
Ciò vuol dire che il valore della quota di riserva spettante alla moglie e alle figlie, pari ad 1/4 per ciascuna del patrimonio, è di XX, così come è di pari importo la quota disponibile (anch’essa di 1/4 del patrimonio).
Ebbene, essendo il relictum pari a XX ed avendo il de cuius destinato per testamento alle figlie la quota di legittima, è evidente che tale relictum basti a soddisfare solo le loro quote (nemmeno totalmente), lasciando di conseguenza pretermessa, appunto come è già stato detto sopra, la moglie.
Se quest’ultima rinunciasse all’azione di riduzione, condividendo l’opinione della dottrina maggioritaria ed ormai consolidata non opererebbe il cd. accrescimento in favore delle quote delle figlie, da 1/2 (1/4 + 1/4) a 3/4 = (1/2 + 1/4), ma la quota di riserva delle medesime passerebbe da 1/2 a 2/3 del patrimonio, ovvero la quota prevista dalla legge nel caso di presenza dei soli figli e non anche del coniuge (art. 537, co. 2° c.c.).
Dal punto di vista sostanziale le cose comunque non cambierebbero poiché, non essendo il relictum sufficiente a soddisfare né la quota di 1/2 né tanto meno quella di 2/3 del patrimonio, e non essendo imputabili le donazioni né dall’una né dall’altra figlia (come sarà di seguito precisato), queste ultime, al fine di soddisfare la propria quota di legge non potrebbero in ogni caso fare altro che dividere tra loro a metà il relictum (tenendo ciascuna già tutto quanto in precedenza ricevuto in donazione).
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Esaminando ora la dispensa dalla imputazione ex se, di cui le figlie donatarie sono state favorite ex art. 564, co. 2°, c.c., occorre rilevare che tale dispensa ha lo scopo di accrescere la quota di eredità riservata ai legittimari a danno della quota disponibile, avendo la stessa l’effetto di riversare le liberalità dalla legittima alla disponibile, esonerando il legittimario, che intenda esperire l’azione di riduzione, dall’onere di imputare sulla sua quota di riserva le liberalità ricevute in vita da del cuius (in buona sostanza il legittimario donatario può trattenere i beni donati in aggiunta al quantum riservatogli per legge) .
Si amplia quindi la quota di legittima e si riduce quella di disponibile, e ciò significa che se la quota di legittima è pari al valore del relictum, allora tutta l’eredità è riservata ai legittimari è non vi è più quota disponibile.
Nel caso in questione, pertanto, essendo state le donazioni fatte in vita dal de cuius con dispensa dalla imputazione, le stesse sono andate a gravare sulla disponibile azzerandola del tutto.
Il donatum infatti ha valore pari a XX, mentre la quota disponibile è pari ad 1/4 del patrimonio, ovvero a soli XX (o ad 1/3, nel caso di rinuncia di Sua madre ad agire in riduzione, pari a XX).
Si tratta di un valore (sia 1/2 che 1/3 del patrimonio) decisamente inferiore a quello delle donazioni dispensate dalla imputazione, vale a dire che Suo padre, con tali atti, aveva già disposto in vita di quella quota del suo patrimonio attribuendola alle figlie, senza quindi più possibilità per i nipoti, ai quali in testamento era stata destinata la “quota di disponibile”, di ereditare alcunché avendo le donazioni in questione ridotto a zero la detta quota (oltre ad aver leso la legittima spettante alla moglie).
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Vi è da considerare che le donazioni sono state fatte con dispensa anche dalla collazione, la quale, ai sensi del disposto di cui all’art. 737, co. 2°, c.c., opera entro e non oltre i limiti della quota disponibile.
Lei e Sua sorella, tuttavia, essendo entrambe legittimarie, avendo ricevuto donazioni di pari entità ed entrambe eccedenti nel medesimo ammontare la quota della disponibile, ed essendo inoltre le medesime le uniche eredi, allo stato, a dover dividere il relictum (in quanto la terza figlia è premorta al de cuius senza discendenti, la moglie è stata pretermessa ed i nipoti non hanno la concreta possibilità di ereditare la quota disponibile poiché non più esistente), non sono tenute alla collazione dal momento che, non provvedendovi, non violano i reciproci diritti di legittimarie.
In definitiva, basterà dividere il relictum tra Lei e Sua sorella nella misura del 50% ciascuna, non essendo lo stesso nemmeno sufficiente a soddisfare le vostre rispettive quote di riserva.
Alla medesima conclusione si addiviene nel caso di rinuncia da parte di Sua madre ad agire in riduzione (l’unica differenza, meramente teorica, è che in tal caso la quota di riserva spettante alle figlie diverrebbe di 2/3 per le ragioni innanzi esposte).
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Qualora invece Sua madre decidesse di esercitare l’azione di riduzione, le spetterebbe 1/4 del patrimonio, così come a ciascuna di Voi figlie.
In tal caso, andrebbe effettivamente verificato se Sua madre abbia oppure no ricevuto in vita dal marito donazioni da imputare alla sua quota di riserva, per stabilirne così l’esatto ammontare.
Se Sua madre non avesse beneficiato di alcuna donazione, vorrebbe dire che la stessa avrebbe diritto allo stesso quantum spettante alle figlie (le quali hanno sì ricevuto donazioni, ma con dispensa dalla imputazione), pari a XX ciascuna.
Essendo il relictum (XX) insufficiente a soddisfare le quote delle tre legittimarie, lo stesso non potrebbe che essere diviso per tre.
Tuttavia in sede divisionale opererebbe l’istituto della collazione (art. 737 e segg. c.c.) in favore di Sua madre (quale legittimaria lesa), poiché la dispensa dalla collazione di cui avete beneficiato voi figlie, come detto, è efficace entro e non oltre i limiti della quota disponibile.
Lei e Sua sorella dovreste allora conferire quanto vi è stato donato nella misura eccedente la quota disponibile.
Essendo le donazioni in favore Suo e di Sua sorella di pari data ed ammontare, ed essendo voi donatarie entrambe legittimarie, tali liberalità andrebbero ridotte in proporzione, ovvero, essendo la quota disponibile pari a XX, sia Lei che Sua sorella potreste godere della dispensa dalla collazione nel solo limite del valore di XX (che è appunto il valore della disponibile diviso per due).
Ciascuna figlia dovrebbe dunque imputare per collazione quanto le è stato donato in eccedenza, ossia XX (valore della donazione) – XX (metà della quota disponibile) = XX (valore della donazione non dispensabile dalla collazione).
Il relictum di conseguenza, pari a XX, andrebbe accresciuto di XX (XX x 2), per un totale di XX.
Tale valore, rimanendo comunque insufficiente a soddisfare le quote di riserva delle tre legittimarie, non potrebbe che essere diviso per tre, con la precisazione che sia Lei che Sua sorella dovreste decurtare dalla vostra rispettiva quota di relictum, pari a XX (XX : 3), quanto già ricevuto in donazione e non dispensabile dalla collazione, ovvero il valore di XX ciascuna, con un risultato pari a XX di quota effettiva di eredità, mentre a Vostra madre spetterebbe la quota piena di XX.
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Da ultimo, ritengo doveroso precisare che qualora davvero Sua madre decidesse di dare corso agli atti giudiziari negli indistinti confronti di entrambe voi due figlie, sarebbe opportuno e conveniente attuare la linea difensiva secondo la quale Sua madre non potrebbe agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie bastando il relictum a soddisfare, nemmeno integralmente, le quote di riserva di voi eredi, altrettanto legittimarie; tanto meno Sua madre potrebbe agire per la riduzione delle donazioni, essendo state voi figlie entrambe dispensate dalla imputazione ex se, dunque obiettivamente preferite da vostro padre rispetto alla moglie, quantunque anch’ella legittimaria.
Sua madre potrebbe allora avanzare pretese, secondo tale tesi difensiva, riguardo soltantoalle porzioni delle donazioni eccedenti la quota disponibile (non operando per le stesse la dispensa dalla collazione), con il risultato per Lei e Sua sorella di dovere da una parte conferire a vostra madre il valore di XX ciascuna, e dall’altra di poter invece dividere per due (e non per tre) il relictum di valore pari a XX.
In tal modo, difatti, la quota effettiva di eredità per Lei e Sua sorella sarebbe di XX ciascuna (XX – XX = XX), anziché del minor valore di XX.
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Nella speranza di essere stata sufficientemente chiara ed esaustiva, pur in una materia così complessa ed articolata come quella successoria, resto a Sua disposizione per qualsivoglia necessità e Le invio i miei migliori saluti.
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