DATA
5 Febbraio 2026
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Storia di una bambina abbandonata dal giudice

Sara è una bambina nata e cresciuta in Italia.

I suoi genitori, cittadini stranieri, vivono da oltre vent’anni nel nostro Paese.

La vita familiare di Sara viene spezzata da un evento drammatico: la madre denuncia il padre per violenza domestica ed è costretta ad allontanarsi, trovando rifugio insieme alla figlia in una casa protetta.

Su incarico della madre avvio il procedimento di separazione dei coniugi, con richiesta dei provvedimenti immediati ed urgenti in favore della figlia minore.

Il Tribunale interviene: affida Sara all’Ente territoriale, autorizza il suo collocamento presso la nuova abitazione della madre e dispone un accertamento specialistico per comprendere l’impatto del vissuto familiare sulla bambina.

Durante i colloqui con la ctu la piccola Sara si mostra “forte”, ma quando le viene chiesto di disegnare la sua famiglia traccia tre farfalle nere che piangono.

Il processo va avanti, rinvio dopo rinvio, per consentire ai Servizi Sociali la prosecuzione del loro lavoro nell’interesse della minore, e si allunga al punto che un Tribunale straniero, il cui ordinamento non conosce la separazione personale, fa in tempo a pronunciare il divorzio dei genitori.

Depositata in causa la sentenza straniera, chiedo al Tribunale italiano di:

  • dichiarare cessata la materia del contendere in merito ai rapporti tra i coniugi, ormai divorziati dal giudice di un altro Stato;
  • pronunciare invece con sentenza definitiva i provvedimenti relativi alla figlia minore, cittadina italiana, residente abitualmente in Italia sin dalla nascita, seguita dai Servizi italiani ed inserita in un percorso di protezione nel nostro territorio.

Il Tribunale si riserva per la decisione.

Ma la decisione non arriva: il Tribunale, in quanto “giudice della separazione”, non sarebbe più competente, dovendo i genitori rivolgersi al “giudice del divorzio” per regolare la responsabilità genitoriale della figlia minore.

Chi è il giudice di Sara? Sicuramente quello italiano, a prescindere dalla natura del procedimento.

Il Tribunale, negando di pronunciarsi, ha di fatto privato dall’oggi al domani la minore di tutte le tutele che per anni le erano state offerte in seno al procedimento da esso stesso celebrato: niente più affidamento all’Ente territoriale, interrotto ogni sostegno terapeutico, nessuna decisione che regoli i suoi diritti e garantisca i suoi bisogni.

Una simile conclusione finisce per ribaltare la logica stessa del foro del minore, violando evidentemente il principio sacrosanto del cd. best interest of child.

Chi è il “giudice del minore”?

La regola del foro del minore costituisce uno dei cardini del diritto di famiglia e del diritto processuale civile in materia di persone in quanto espressione diretta del favor minoris, ovvero del principio del superiore interesse del minore, ormai pacificamente riconosciuto come criterio guida dell’intero sistema, tanto a livello costituzionale quanto sovranazionale.
La regola della competenza territoriale radicata nel luogo di residenza abituale del minore risponde all’esigenza di assicurare una tutela effettiva, concreta e non meramente formale dei suoi diritti fondamentali.

Giudice del minore è dunque quello territorialmente più vicino al suo contesto di vita.

La ratio è duplice:

  • da un lato, garantire la prossimità del giudice al contesto di vita del minore, così da consentire un accertamento più accurato della sua situazione personale, familiare e ambientale;
  • dall’altro, evitare che le scelte processuali degli adulti (genitori o altri soggetti legittimati) possano incidere negativamente sulla tutela del minore, attraverso forum shopping o strategie dilatorie.

Il foro del minore assume quindi natura funzionale e inderogabile, prevalendo sui criteri ordinari di competenza territoriale.

Quale è la residenza abituale del minore?

La nozione di residenza abituale del minore non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma deve intendersi come il luogo in cui il minore ha il centro stabile dei propri interessi affettivi, relazionali e sociali.

La residenza abituale del minore va quindi ricostruita in concreto sulla base di elementi fattuali quali:

  • la stabile dimora;
  • l’inserimento scolastico;
  • le relazioni affettive e sociali;
  • il luogo in cui si svolge prevalentemente la vita quotidiana del minore.

L’accertamento della residenza abituale richiede una valutazione sostanziale, non meramente formale, rimessa al giudice del merito.

La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore si impone anche quando il giudizio coinvolga più soggetti o presenti profili di connessione con altre cause.

Il foro del minore non risponde a logiche di comodità processuale, ma svolge una funzione di garanzia sostanziale.
Esso limita l’autonomia delle parti adulte, impedendo che strategie processuali possano pregiudicare l’interesse del minore.

Il foro del minore non è una regola meramente tecnica, ma uno strumento funzionale alla realizzazione dell’interesse superiore del minore.
Il giudice competente, proprio perché territorialmente vicino alla realtà del minore, è posto nelle migliori condizioni per:

  • acquisire informazioni aggiornate;
  • disporre indagini sociali efficaci;
  • adottare provvedimenti tempestivi e adeguati;
  • monitorare l’evoluzione della situazione familiare.

In questa prospettiva, la competenza territoriale diventa parte integrante della tutela sostanziale.

Il foro del minore rappresenta una chiara manifestazione del superamento definitivo di una visione adultocentrica del processo.

La sua applicazione rigorosa – imposta sia dal legislatore interno che internazionale – costituisce lo strumento essenziale per garantire che le decisioni giudiziarie incidano positivamente, concretamente e senza ritardo sulla vita del minore.

Qualsiasi procedimento che riguardi direttamente un bambino o un ragazzo deve essere deciso dal giudice del luogo in cui il minore vive abitualmente.

Non si tratta di una formalità tecnica, ma di una scelta precisa del legislatore: il giudice più vicino alla vita quotidiana del minore è quello che meglio può comprenderne i bisogni, le relazioni familiari e il contesto in cui vive e cresce.

La vicenda della piccola Sara è un caso in cui la regola del foro del minore è rimasta lettera morta per una questione puramente teorica.

In un ordinamento illuminato il diritto, soprattutto quando incontra l’infanzia, non dovrebbe mai perdere di vista la sua funzione più autentica e concreta: proteggere senza ritardo, né formalismi, chi non può proteggersi da solo.

FONTI (ex pluribus)

Legge n. 206/2021 

Art. 473 bis n. 11 c.p.c.

Convenzione ONU diritti del fanciullo 1989

Convenzione Aja 1996

Reg. UE n. 1111/2019 (Bruxelles II ter)

Dopo oltre venticinque anni di avvocatura, i casi che ho da raccontare sono tanti, alcuni tristi, altri delicati, per lo più complessi, molti col lieto fine, tutti mi hanno insegnato qualcosa.

Nonostante il tempo trascorso, la mia esperienza può dirsi consolidata ma tutt’altro che esaurita: le persone e le loro storie continuano a sorprendermi, ad appassionarmi, a mettermi in discussione e a volte in difficoltà, ricordandomi ogni volta che, non a caso, ho voluto diventare un’artigiana del diritto nella cui bottega non vi sono modelli, né copie, ma solo esemplari unici.

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