Bianca è una bambina fortunata.
Concepita in un incontro occasionale, la madre decide di proseguire la gravidanza nonostante sia sola in Italia e senza un lavoro.
Bianca nasce e viene riconosciuta soltanto dalla madre, di cui assume il cognome.
Poco tempo dopo la nascita di Bianca, la madre incontra l’uomo che la prende in sposa e l’accoglie insieme alla bambina, considerandola sua figlia sin dal primo momento.
Passano gli anni e Bianca cresce serena grazie alle cure della madre e di suo marito, da cui è amata come solo un padre, fino all’arrivo di una sorella a completamento dell’unione familiare.
Ma la sorella ha il cognome del padre, perché, si domanda la bambina, lei invece ha quello della madre? A scuola inoltre comincia ad essere presa in giro ed isolata a causa del suo cognome straniero. Il marito della madre non esita a decidere di adottare Bianca, così superando ogni diversità.
All’ascolto di una così bella storia, mi esprimo in termini più che positivi: il Tribunale per i Minorenni sicuramente accoglierà la domanda di adozione e procedo pertanto con il deposito.
Il Tribunale per i Minorenni pronuncia così l’adozione della piccola Bianca da parte del marito della madre.
Una decisione attesa e profondamente giusta, che riconosce formalmente un legame affettivo e genitoriale già pienamente vissuto nella quotidianità. Tuttavia, nel dare rigorosa applicazione alla disciplina delle adozioni in casi particolari, il Tribunale dispone l’aggiunta del cognome del padre adottivo a quello già portato dalla bambina.
È una scelta conforme alla norma, che mira, in via generale, a preservare il legame dell’adottato con la famiglia di origine, di cui il cognome rappresenta un segno identitario. La regola è pensata, tipicamente, per il caso del minore che abbia conosciuto e vissuto un rapporto significativo con il genitore biologico o con la sua famiglia, e per il quale il mantenimento del cognome risponde a un’esigenza di continuità affettiva e personale.
Ma la storia di Bianca è diversa.
Bianca non ha mai conosciuto il padre biologico, né ha mai avuto rapporti con la sua famiglia. Il cognome materno, che pure racconta il momento iniziale della sua vita, nel tempo è diventato per lei motivo di sofferenza, di emarginazione e di percezione di diversità, soprattutto nel confronto con la sorella e nel contesto sociale e scolastico. Nel suo caso, il cognome non tutela né preserva un’identità affettiva, ma rischia soltanto di cronicizzare una diversità che la bambina vive come ingiusta.
Da questa consapevolezza, accompagnata da uno studio approfondito, giungo alla decisione, non scontata, di impugnare la sentenza nonostante le comprensibili riserve dei genitori, timorosi di un giudizio ulteriore e dall’esito incerto.
La mia convinzione è che la giustizia non possa fermarsi ad un’applicazione automatica della norma, ma debba interrogarsi sulla sua ratio e sulla sua concreta incidenza nella vita del minore.
L’obiettivo della disciplina sulle adozioni in casi particolari è la tutela dell’adottato, non la conservazione formale di un cognome privo di significato relazionale. In una situazione come quella di Bianca, in cui manca qualsiasi legame con la famiglia biologica paterna, l’applicazione rigida della regola dell’aggiunta del cognome rischia di entrare in conflitto con l’interesse stesso della minore.
Da qui l’argomento centrale dell’impugnazione: la necessità di una lettura costituzionalmente e funzionalmente orientata della norma, che consenta, in casi eccezionali, di derogarla in favore della disciplina prevista per le adozioni piene, dove il cognome dell’adottante sostituisce quello dell’adottato. Non per equiparare formalmente istituti diversi, ma per garantire al minore un pieno e sereno inserimento nel contesto familiare che rappresenta, di fatto e di diritto, la sua unica realtà affettiva.
All’udienza davanti alla Corte d’Appello, il Pubblico Ministero esprime con convincimento parere negativo e, terminata la discussione, il Collegio si riserva.
Tornata in studio, al pomeriggio ricevo la sorpresa della chiamata della Presidente del Collegio, chiede di mandarle i contenuti della ricerca svolta e, in particolare, gli estremi degli isolati precedenti giurisprudenziali cui mi sono riportata a fondamento della impugnazione.
Spero.
Profonda è la soddisfazione quando arriva la sentenza: i Giudici del riesame accolgono tutti i motivi di impugnazione e consentono a Bianca di sostituire il proprio cognome con quello del padre adottivo, liberandola da un segno identitario che la faceva sentire diversa e riconoscendo così pienamente la sua appartenenza alla famiglia in cui è cresciuta.
Questo caso che ho avuto l’onore e il piacere di patrocinare dimostra come la giustizia, quando è capace di guardare alle storie concrete e di ascoltare i bisogni dei più piccoli, possa diventare uno strumento autentico di tutela della persona. Perché, soprattutto quando si tratta di minori, non è la norma a dover essere protetta, ma il bambino per il quale quella norma vige.
Fonti
Legge n. 184/1983
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